Strategie di tutela per i marchi non registrati: dalla flessibilità all’innovazione

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02/12/2024

Abstract in Italiano;

La tutela dei marchi non registrati costituisce un tema cruciale per le imprese, soprattutto per le piccole e medie aziende che operano in mercati altamente competitivi e dinamici. Pur non beneficiando della protezione automatica garantita dalla registrazione formale, i marchi non registrati possono acquisire diritti attraverso l’uso continuativo e la notorietà. Questo articolo analizza le principali opportunità e sfide legate alla protezione dei marchi non registrati nel contesto italiano ed europeo, esplorando normative di riferimento come il Codice Civile, il Codice della Proprietà Industriale e i principi della concorrenza sleale. Vengono esaminati i vantaggi di questa forma di tutela, come la flessibilità e l’accessibilità economica, ma anche i limiti, tra cui la difficoltà di prova e i rischi legali. Attraverso un’analisi approfondita, si presentano strategie pratiche per le aziende, tra cui il monitoraggio del mercato, la costruzione di un’identità di marca forte e l’utilizzo di strumenti digitali per rafforzare la protezione del marchio. L’obiettivo è fornire una guida completa per le imprese che desiderano proteggere i propri marchi non registrati e rimanere competitive in un panorama economico globale e digitalizzato.

Abstract in Inglese;

The protection of unregistered trademarks is a crucial topic for businesses, especially small and medium-sized enterprises operating in highly competitive and dynamic markets. While they do not benefit from the automatic protection granted by formal registration, unregistered trademarks can acquire rights through continuous use and market recognition. This article examines the main opportunities and challenges associated with the protection of unregistered trademarks within the Italian and European context, referencing key regulations such as the Civil Code, the Industrial Property Code, and principles of unfair competition. The advantages of this form of protection, including flexibility and economic accessibility, are explored alongside limitations such as the burden of proof and legal risks. Through an in-depth analysis, practical strategies are proposed, including market monitoring, building a strong brand identity, and leveraging digital tools to enhance trademark protection. The aim is to provide a comprehensive guide for businesses seeking to safeguard their unregistered trademarks and maintain competitiveness in a globalized and digitized economic landscape.


Sommario: §1. Introduzione alla tutela dei marchi non registrati; §1.1. Definizione di marchio non registrato; §1.2. Rilevanza del marchio non registrato nel contesto economico; §2. Normativa italiana e principi fondamentali; §2.1 Il Codice civile e la protezione dei segni distintivi; §2.2 La Legge n. 99/2009 e il Codice della Proprietà Industriale; §2.3 Direttive europee e impatto sui marchi non registrati; §2.4 Utilizzo dei marchi non registrati nelle transazioni commerciali; §2.5 La sfida della digitalizzazione e della globalizzazione; §2.6 Prospettive giuridiche e strategie di protezione; §3. Vantaggi della tutela dei marchi non registrati; §3.1. Flessibilità e rapidità di utilizzo; §3.2. Accessibilità economica; §3.3. Potenziale di crescita e espansione; §3.4. Costruzione della reputazione di marca; §3.5. Protezione contro pratiche di concorrenza sleale; §3.6. Sostenibilità e innovazione; §3.7. Adattamento alle dinamiche di mercato; §3.8 Customer Engagement; §4. Limiti e criticità della protezione non registrata; §4.1. Difficoltà di prova; §4.2. Rischi legali; §4.3. Sfide legate alla notorietà; §4.4. Limitazioni in contesti internazionali; §4.5. Vulnerabilità agli abusi; §4.6. Limitazioni di uso; §5. Strategie di tutela per i marchi non registrati; §5.1. Monitoraggio del mercato; §5.2. Costruzione di una forte identità di marca; §5.3. Importanza della documentazione; §5.4 Contratti e protezione legale; §5.5. Comunicazione efficace con i consumatori; §5.6. Collaborazione con esperti e professionisti; §5.7. Sfruttare il marketing digitale; §5.8. Creazione di una community di brand; §5.9. Valutazione e aggiornamento delle strategie; §5.10. Utilizzo di tecnologia e innovazione; §5.11. Collaborazione con enti e associazioni di settore; §6. Conclusioni e prospettive future; §6.1. Sintesi dei punti chiave; §6.2. Le prospettive future; §6.3. Conclusione finale.


Premessa

La protezione dei marchi non registrati rappresenta un tema di grande rilevanza nel contesto commerciale contemporaneo, soprattutto in un panorama economico caratterizzato da una concorrenza sempre più agguerrita e dalla rapidità dei cambiamenti. Mentre i marchi registrati godono di una protezione giuridica robusta e ben definita, i marchi non registrati, pur offrendo una flessibilità significativa, presentano sfide uniche e una serie di vulnerabilità che le aziende devono affrontare. Questa premessa si propone di contestualizzare l’importanza della tutela dei marchi non registrati, di delinearne le caratteristiche distintive e di esplorare le sfide e le opportunità ad esse associate[1].

In un mercato globale in continua evoluzione, le piccole e medie imprese (PMI) si trovano frequentemente ad affrontare la necessità di costruire una forte identità di marca senza le risorse necessarie per la registrazione formale di un marchio. I marchi non registrati consentono a queste aziende di operare con un certo grado di libertà, evitando i costi e i tempi associati alla registrazione, e permettendo di entrare rapidamente nel mercato. Tuttavia, questa opportunità è accompagnata da una serie di rischi legati alla protezione dei diritti sul marchio, che possono avere un impatto significativo sulla sostenibilità e sul successo a lungo termine dell’azienda.

La normativa italiana, così come quella europea, ha riconosciuto l’importanza della protezione dei marchi non registrati, offrendo una base giuridica[2] che, sebbene meno solida rispetto a quella dei marchi registrati, garantisce una certa tutela contro pratiche di concorrenza sleale. Tuttavia, le aziende che operano con marchi non registrati devono essere pronte a dimostrare l’uso continuativo e la notorietà del marchio per poter far valere i propri diritti in caso di controversie. Questo processo può rivelarsi complesso e richiedere investimenti significativi in termini di documentazione e monitoraggio del mercato.

Un altro aspetto cruciale della protezione dei marchi non registrati è la necessità di costruire e mantenere una forte reputazione di marca. In un mercato affollato, un marchio riconoscibile e rispettato è essenziale per attrarre e fidelizzare i consumatori. Le aziende devono investire nella creazione di un’identità di marca distintiva, capace di comunicare i propri valori e di stabilire un legame emotivo con il pubblico. Un marchio forte non solo facilita le vendite, ma funge anche da scudo contro la concorrenza sleale e le imitazioni.

Le strategie di tutela per i marchi non registrati sono molteplici e devono essere adattate alle specifiche esigenze e circostanze di ogni azienda. La vigilanza attiva nel monitoraggio del mercato, l’adozione di contratti e accordi legali, e la costruzione di una community attorno al marchio sono solo alcune delle azioni che le aziende possono intraprendere per proteggere i loro diritti. Inoltre, l’utilizzo delle tecnologie digitali offre nuove opportunità per monitorare l’uso del marchio e gestire la propria reputazione online.

Le sfide legate alla protezione dei marchi non registrati non devono essere sottovalutate. La difficoltà di prova in caso di controversie, i rischi legali associati a potenziali conflitti e le limitazioni derivanti dalla mancanza di una registrazione formale sono tutte criticità che le aziende devono affrontare. È essenziale che le PMI comprendano appieno questi limiti e sviluppino una strategia di protezione che sia non solo reattiva, ma anche proattiva.

In questo contesto, l’obiettivo di questo articolo è quello di fornire una panoramica approfondita sulla tutela dei marchi non registrati, analizzando le normative esistenti, i vantaggi e i limiti di questa forma di protezione, e presentando strategie pratiche per le aziende. Attraverso un’analisi critica delle opportunità e delle sfide, ci si propone di offrire alle imprese una guida utile per navigare il complesso panorama della protezione dei marchi non registrati.

La protezione dei marchi non registrati non è solo una questione di diritto, ma anche una questione strategica per le aziende che desiderano rimanere competitive nel mercato. Mentre le normative forniscono un certo grado di protezione, è la capacità delle imprese di costruire una forte identità di marca e di adottare misure proattive di protezione che determinerà il loro successo. In un’epoca in cui l’immagine di marca e la reputazione sono più importanti che mai, investire nella protezione del marchio, anche se non registrato, rappresenta una strategia fondamentale per garantire la sostenibilità e la crescita.

Concludendo, la questione della protezione dei marchi non registrati è complessa e multidimensionale, e richiede un approccio integrato che consideri non solo gli aspetti legali, ma anche le dinamiche di mercato, le esigenze dei consumatori e le opportunità offerte dalla tecnologia. In un contesto commerciale in continua evoluzione, le aziende devono rimanere agili, pronte a adattarsi e a rispondere alle sfide emergenti, garantendo così una protezione efficace dei loro marchi non registrati e una posizione competitiva sostenibile.

§1. Introduzione alla tutela dei marchi non registrati

Il marchio rappresenta uno degli elementi più significativi nel panorama commerciale moderno. Costituisce non solo un semplice segno distintivo, ma un vero e proprio asset intangibile per le imprese, capace di veicolare la reputazione, la qualità e l’identità di un prodotto o di un servizio. In Italia, come in molti altri Paesi, la legislazione offre la possibilità di proteggere i marchi attraverso la registrazione presso gli uffici competenti, creando così un diritto esclusivo che consente al titolare di prevenire l’uso non autorizzato da parte di terzi. Tuttavia, esiste anche la figura del marchio non registrato, che, sebbene meno tutelato, riveste un ruolo cruciale nel contesto economico.

Un marchio non registrato è un segno distintivo[3] che un’impresa utilizza per identificare i propri prodotti o servizi senza aver effettuato la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o a livello europeo. Questi marchi possono emergere in vari contesti, spesso come risultato di una lunga esperienza sul mercato e di un uso continuativo che ne ha consolidato la riconoscibilità. Ad esempio, molte piccole e medie imprese possono operare con marchi non registrati, specialmente nei settori artigianali o locali, dove il marchio si basa sulla reputazione personale del fondatore o dell’azienda.

La protezione dei marchi non registrati in Italia è principalmente basata su principi di concorrenza leale, ancorata a norme del Codice civile e leggi specifiche. Sebbene la registrazione conferisca diritti più ampi e una protezione giuridica più solida, la legislazione italiana riconosce che un marchio non registrato può comunque godere di una certa tutela, a condizione che sia utilizzato in modo continuativo e che raggiunga un livello di notorietà nel mercato. Questo significa che un marchio può acquisire diritti attraverso l’uso effettivo e la diffusione tra i consumatori, il che lo rende protettivo contro pratiche di concorrenza sleale, come l’imitazione o la confusione con marchi simili.

È importante sottolineare che la tutela dei marchi non registrati è subordinata a una serie di requisiti. Prima di tutto, il titolare deve dimostrare l’uso del marchio nel commercio. Questo può richiedere prove di pubblicità[4], vendite, etichettatura e qualsiasi altro documento che attesti la presenza del marchio sul mercato. Inoltre, è fondamentale che il marchio non registrato non sia descrittivo o generico, poiché in tal caso la protezione potrebbe essere compromessa. La distinzione tra un marchio distintivo e uno generico è cruciale; un marchio distintivo è capace di identificare un prodotto specifico, mentre uno generico è comunemente utilizzato nel settore e, pertanto, non può beneficiare della protezione.

Il processo di difesa di un marchio non registrato può essere complesso. In caso di controversie, il titolare deve dimostrare non solo l’uso del marchio, ma anche che l’uso da parte di un terzo crea confusione tra i consumatori. Questo spesso implica l’analisi del contesto di mercato, delle caratteristiche del marchio e delle circostanze in cui si è verificata la violazione. A differenza dei marchi registrati, dove la registrazione fornisce una prova di diritto, nel caso dei marchi non registrati, è il titolare a dover raccogliere e presentare evidenze a supporto della sua posizione.

Uno dei vantaggi principali della protezione dei marchi non registrati è la loro flessibilità. Le piccole e medie imprese possono iniziare a operare con marchi non registrati senza dover affrontare le spese e i tempi associati alla registrazione. Questo consente loro di testare il mercato e la ricezione dei consumatori senza un impegno finanziario immediato. Tuttavia, questa flessibilità porta con sé anche dei rischi. Senza una registrazione formale, il marchio non registrato potrebbe essere più suscettibile a usi illeciti o appropriazioni da parte di concorrenti che decidano di registrare un marchio simile, creando confusione tra i consumatori.

Un altro aspetto importante da considerare è il ruolo della notorietà del marchio non registrato. Un marchio può guadagnare notorietà nel suo settore attraverso l’uso prolungato, il marketing e la pubblicità. Questa notorietà può costituire un elemento chiave nella difesa del marchio non registrato, in quanto consente di dimostrare che il pubblico associa quel marchio specifico a un prodotto o servizio particolare. Tuttavia, dimostrare la notorietà richiede un significativo sforzo probatorio e, in molte occasioni, una testimonianza esperta.

Infine, la globalizzazione e la digitalizzazione del commercio hanno reso la protezione dei marchi non registrati ancora più complessa[5]. Le imprese operano in mercati globali e, attraverso piattaforme online, possono facilmente trovarsi a competere con marchi di altre giurisdizioni. In questo contesto, la mancanza di registrazione può esporre le aziende a rischi significativi, come la violazione dei diritti da parte di concorrenti che operano in mercati diversi o la creazione di conflitti legali con marchi registrati all’estero[6].

La tutela dei marchi non registrati in Italia presenta sia opportunità che limiti. Se da un lato offre una certa flessibilità alle imprese, dall’altro espone a rischi significativi in assenza di una registrazione formale. Le aziende devono essere consapevoli di questi aspetti per gestire correttamente i loro marchi non registrati, proteggendo così il loro valore commerciale e la loro identità sul mercato.

§2. Normativa italiana e principi fondamentali

La normativa italiana sulla protezione dei marchi non registrati si basa su un intreccio di leggi e principi giuridici volti a tutelare la concorrenza leale e a garantire un trattamento equo tra le imprese[7]. n Italia, il quadro normativo è regolato dal Codice civile, dalla Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore[8] e dal Codice della Proprietà Industriale, modificato dalla Legge n. 99/2009[9] che ha introdotto nuove disposizioni in linea con il diritto europeo[10].

§2.1 Il Codice civile e la protezione dei segni distintivi

Il Codice civile, in particolare negli articoli 2569, 2570 e 2571, stabilisce le basi per la tutela dei segni distintivi non registrati. Queste norme riconoscono che l’uso continuativo di un segno distintivo può conferire diritti esclusivi, purché il segno non sia generico o descrittivo. Questo si allinea al principio della “priorità dell’uso”, secondo cui il primo a utilizzare un marchio in un mercato specifico ha diritto alla sua protezione, anche se successivamente registrato da un altro soggetto.

L’articolo 2571 sancisce che chi ha usato un marchio non registrato può continuare a farne uso, anche se un altro soggetto ne ha ottenuto la registrazione, a condizione che l’uso precedente sia dimostrabile. Questo implica che un marchio non registrato deve essere usato attivamente e in modo tale da creare un’associazione chiara con l’impresa agli occhi del pubblico[11].

§2.2 La Legge n. 99/2009 e il Codice della Proprietà Industriale

La Legge n. 99/2009 ha rafforzato la tutela dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro la contraffazione. Sebbene non estenda direttamente la protezione ai marchi non registrati, ha potenziato la tutela dei segni distintivi noti, specie nell’ambito della concorrenza sleale.

Un principio fondamentale della normativa italiana è che un marchio non registrato può essere protetto contro pratiche ingannevoli che sfruttano indebitamente la reputazione di un segno distintivo preesistente. Tali tutele[12] sono sancite dal Codice Civile, che consente di agire contro chi genera confusione tra i consumatori e danneggia l’immagine di un’impresa[13].

§2.3 Direttive europee e impatto sui marchi non registrati

La Direttiva (UE) 2015/2436 ha armonizzato la legislazione degli Stati membri in materia di marchi registrati, senza estendere esplicitamente la protezione ai marchi non registrati. Tuttavia, le normative nazionali, come quelle italiane, continuano a offrire protezione ai segni distintivi non registrati attraverso la disciplina della concorrenza sleale. Ciò consente alle imprese italiane di avvalersi di tutele legali anche nel contesto europeo[14].

§2.4 Utilizzo dei marchi non registrati nelle transazioni commerciali

L’uso dei marchi non registrati è cruciale nelle transazioni commerciali. Le imprese possono impiegare tali segni distintivi per costruire relazioni commerciali, ma è fondamentale tutelare i propri diritti tramite accordi di licenza e contratti di distribuzione. Questi strumenti legali permettono di prevenire controversie e garantire un uso esclusivo del marchio.

Per proteggere i marchi non registrati, le imprese devono documentare il proprio uso del segno distintivo tramite fatture, pubblicità e materiali promozionali, che possono essere determinanti in caso di dispute legali.

§2.5 La sfida della digitalizzazione e della globalizzazione

Infine, la digitalizzazione e la globalizzazione del mercato aumentano le sfide nella protezione dei marchi. Le imprese devono monitorare il proprio mercato di riferimento e utilizzare strumenti legali e contrattuali per difendere i propri diritti. La concorrenza è più intensa nell’era dell’e-commerce, e le violazioni dei marchi non registrati sono più frequenti, soprattutto in contesti internazionali dove le normative possono differire[15]. La registrazione formale rimane comunque il metodo più efficace per garantire una protezione completa, ma la normativa italiana continua a riconoscere l’importanza dei marchi non registrati nel promuovere la concorrenza leale. Le imprese dovrebbero adottare strategie adeguate per salvaguardare i propri diritti, assicurando la continuità delle proprie attività commerciali[16]. I marchi che non possiedono un carattere distintivo sufficiente non possono beneficiare di protezioni legali, il che implica che le imprese devono essere consapevoli della necessità di scegliere segni distintivi che siano unici e riconoscibili. In tal modo, le aziende sono incentivate a sviluppare marchi che si distinguano nel mercato, per garantirne la protezione legale.

§2.6 Prospettive giuridiche e strategie di protezione

Un aspetto fondamentale della normativa italiana è la sua coerenza con le direttive europee in materia di marchi. L’Unione Europea ha adottato regolamenti e direttive che stabiliscono un quadro armonizzato per la registrazione e protezione dei marchi, garantendo diritti uniformi per i marchi registrati. La Direttiva (UE) 2015/2436 mira a uniformare le leggi degli Stati membri sui marchi registrati, ma non si estende direttamente ai marchi non registrati. Tuttavia, questi ultimi possono comunque beneficiare di tutele nell’ambito della concorrenza sleale in base alle normative nazionali, come previsto dal Codice Civile italiano. Ciò consente alle imprese italiane di difendere i propri diritti sui segni distintivi non registrati, specialmente se questi hanno acquisito notorietà nel mercato[17]. Nel contesto delle transazioni commerciali, i marchi non registrati possono essere utilizzati per costruire collaborazioni e relazioni d’affari. Tuttavia, è essenziale che le imprese tutelino i propri diritti attraverso accordi di licenza e contratti di distribuzione, che possono definire chiaramente i diritti d’uso ed evitare conflitti futuri. È importante ricordare che la protezione giuridica dei marchi non registrati è generalmente limitata alla concorrenza sleale e varia a seconda delle normative dei diversi Stati membri[18]. In aggiunta, è cruciale per le imprese costruire e mantenere una reputazione solida attorno ai loro marchi non registrati. Una forte identità di marca può consolidare i diritti sui marchi e proteggerli da potenziali violazioni. L’uso strategico di campagne di marketing e branding aiuta a garantire che i consumatori associno il marchio ai prodotti o servizi dell’azienda, facilitando così la protezione legale del segno distintivo[19].

La digitalizzazione e la globalizzazione del mercato hanno aumentato le sfide legate alla protezione dei marchi non registrati. Con l’espansione dell’e-commerce, le violazioni sono diventate più frequenti, specialmente in contesti internazionali dove le normative possono differire. Le imprese devono adottare un approccio proattivo, monitorando il mercato e utilizzando strumenti legali per tutelare i propri diritti.

Insomma, la normativa italiana offre un quadro articolato per la protezione dei marchi non registrati, riconoscendo l’importanza della concorrenza leale e promuovendo l’uso effettivo dei segni distintivi. Sebbene la registrazione formale garantisca una protezione più robusta, i marchi non registrati possono comunque beneficiare di tutele, a condizione che l’uso sia dimostrabile e riconoscibile. Le imprese devono essere consapevoli delle opportunità e delle limitazioni legate alla protezione dei marchi non registrati, adottando strategie adeguate per salvaguardare i propri diritti e garantire la continuità delle loro attività commerciali nel mercato globale.

§3. Vantaggi della tutela dei marchi non registrati

La tutela dei marchi non registrati offre diversi vantaggi, specialmente per le piccole e medie imprese che operano in un contesto di mercato dinamico e competitivo. Nonostante le limitazioni e i rischi associati a questa forma di protezione, i benefici derivanti dall’uso di marchi non registrati possono rivelarsi significativi. In questo paragrafo, analizzeremo i principali vantaggi che derivano dalla protezione dei marchi non registrati, soffermandoci su aspetti come la flessibilità, l’accessibilità economica, il potenziale di crescita, la costruzione di una reputazione di marca e la protezione contro pratiche di concorrenza sleale.

§3.1. Flessibilità e rapidità di utilizzo

Uno dei principali vantaggi dei marchi non registrati è la loro flessibilità[20]. Le piccole e medie imprese possono utilizzare un marchio non registrato immediatamente, senza dover affrontare i tempi e le spese associate alla registrazione. Questo è particolarmente vantaggioso per le startup e le imprese in fase di avvio che desiderano testare un prodotto o un servizio sul mercato senza un impegno finanziario significativo.

La possibilità di utilizzare un marchio senza dover attendere il completamento di un processo di registrazione consente alle imprese di rispondere rapidamente alle opportunità di mercato, di lanciare nuovi prodotti e di adattarsi alle esigenze dei consumatori. Inoltre, questo aspetto si rivela cruciale in settori in rapido sviluppo[21], dove la tempistica può essere un fattore determinante per il successo commerciale. La flessibilità consente anche di modificare o aggiornare il marchio in base all’evoluzione delle preferenze dei consumatori o delle dinamiche di mercato, senza dover seguire un lungo processo burocratico.

§3.2. Accessibilità economica

Il costo della registrazione di un marchio può essere significativo, specialmente per le piccole imprese che operano con budget limitati. La registrazione comporta non solo il pagamento di tasse e oneri, ma anche costi legali associati alla consulenza per la preparazione e la presentazione della domanda. Al contrario, i marchi non registrati richiedono investimenti iniziali inferiori, consentendo alle aziende di allocare risorse in altre aree strategiche, come lo sviluppo del prodotto, il marketing e l’espansione commerciale.

La minore barriera economica rappresenta un incentivo per le piccole e medie imprese, le quali possono così concentrarsi sulla crescita e sull’innovazione. Questo approccio consente di mantenere una certa agilità operativa, permettendo alle imprese di esplorare diverse opportunità di mercato senza compromettere la loro stabilità finanziaria.

§3.3. Potenziale di crescita ed espansione

Un marchio non registrato può crescere e svilupparsi in modo naturale attraverso l’uso e la riconoscibilità nel mercato. Le imprese che riescono a costruire una solida identità di marca attraverso un marchio non registrato possono vedere aumentare la loro notorietà e reputazione, creando un valore significativo nel tempo. L’associazione positiva che i consumatori sviluppano nei confronti del marchio può tradursi in fedeltà al prodotto e in raccomandazioni tra consumatori, favorendo così la crescita dell’azienda.

La possibilità di espandere il marchio non registrato in nuovi mercati o settori è un altro aspetto rilevante. Se un marchio ha acquisito una buona reputazione in un segmento specifico, le aziende possono facilmente diversificare la loro offerta, utilizzando lo stesso marchio per nuovi prodotti o servizi. Questo approccio non solo riduce i costi di marketing, ma sfrutta anche la riconoscibilità esistente del marchio, accelerando il processo di introduzione nel nuovo mercato[22].

§3.4. Costruzione della reputazione di marca

La reputazione di marca è un elemento chiave per il successo di qualsiasi impresa. I marchi non registrati possono sviluppare una reputazione solida e positiva attraverso l’interazione diretta con i consumatori e la qualità dei prodotti o dei servizi offerti. Un marchio che riesce a costruire un’immagine positiva nel mercato è in grado di differenziarsi dai concorrenti, anche senza una registrazione formale.

Inoltre, le imprese possono implementare strategie di marketing e branding efficaci per promuovere la loro reputazione. Attraverso campagne pubblicitarie, eventi, sponsorship e attività di pubbliche relazioni, è possibile aumentare la visibilità del marchio e consolidare la fiducia dei consumatori. Un marchio non registrato che riesce a posizionarsi come sinonimo di qualità e affidabilità può godere di una protezione naturale contro pratiche di concorrenza sleale, poiché i consumatori riconosceranno facilmente l’originalità e l’autenticità dell’offerta.

§3.5. Protezione contro pratiche di concorrenza sleale

Un altro vantaggio significativo dei marchi non registrati è la loro protezione contro pratiche di concorrenza sleale. Anche senza una registrazione formale, le imprese possono far valere i loro diritti se possono dimostrare di aver utilizzato il marchio in modo continuativo e che l’uso da parte di un terzo crea confusione nel pubblico. Le normative italiane, infatti, offrono meccanismi per tutelare i marchi non registrati, impedendo l’appropriazione indebita da parte di concorrenti disonesti[23].

Questa protezione si estende a situazioni in cui un marchio simile viene utilizzato da un concorrente per ingannare i consumatori o per sfruttare la reputazione già acquisita[24]. È importante notare che, affinché la protezione sia efficace, l’impresa deve essere in grado di fornire prove sufficienti della notorietà del proprio marchio e della confusione causata nel mercato.

§3.6. Sostenibilità e innovazione

La sostenibilità è un tema sempre più rilevante nel contesto commerciale attuale. I marchi non registrati possono rappresentare un’opportunità per le aziende che desiderano posizionarsi come sostenibili e responsabili. La flessibilità offerta dai marchi non registrati consente alle imprese di adattarsi rapidamente alle tendenze di sostenibilità senza dover affrontare le rigidità e i costi associati alla registrazione.

Le aziende possono innovare e testare nuovi prodotti o servizi legati alla sostenibilità, utilizzando il marchio non registrato come strumento per promuovere la loro visione e i loro valori. Questa strategia non solo migliora la reputazione del marchio, ma può anche attrarre una clientela sempre più consapevole e attenta all’impatto ambientale e sociale dei propri acquisti.

Inoltre, la possibilità di collaborare con altre imprese e organizzazioni nel campo della sostenibilità è facilitata dalla natura non vincolante dei marchi non registrati. Le aziende possono formare alleanze strategiche per promuovere iniziative congiunte e condividere risorse, senza la necessità di complessi accordi di licenza associati ai marchi registrati.

§3.7. Adattamento alle dinamiche di mercato

Le dinamiche di mercato sono in continua evoluzione, e le imprese devono essere pronte a adattarsi. I marchi non registrati offrono un grado di libertà che consente alle aziende di rispondere rapidamente alle tendenze emergenti e alle preferenze dei consumatori. Questa reattività è cruciale in settori ad alta volatilità, dove il cambiamento può avvenire rapidamente e le opportunità devono essere sfruttate in modo tempestivo.

Ad esempio, un marchio non registrato può modificare il suo messaggio pubblicitario o il design del prodotto in risposta a feedback dei consumatori o a cambiamenti nelle tendenze di mercato. Questa capacità di adattamento è spesso più difficile per le aziende che operano con marchi registrati, dove il processo di modifica di un marchio può richiedere tempo e costi aggiuntivi[25].

§3.8 Customer Engagement

Infine, i marchi non registrati possono facilitare la costruzione di relazioni più personali e dirette con i clienti. Le piccole e medie imprese, che spesso utilizzano marchi non registrati, tendono ad avere una maggiore interazione con la loro clientela. Questa interazione consente alle aziende di ascoltare le esigenze e le preferenze dei consumatori, di raccogliere feedback e di adattare l’offerta di prodotti o servizi di conseguenza.

Le relazioni dirette con i clienti possono contribuire a costruire una comunità attorno al marchio, favorendo un senso di appartenenza e lealtà tra i consumatori. Un marchio non registrato che è in grado di instaurare un legame emotivo con la clientela può ottenere vantaggi competitivi significativi, poiché i consumatori sono più propensi a scegliere un marchio con cui si sentono connessi, piuttosto che un marchio generico o anonimo.

§4. Limiti e criticità della protezione non registrata

Nonostante i numerosi vantaggi associati ai marchi non registrati, esistono anche limiti e criticità significative che le imprese devono affrontare. Queste problematiche possono influenzare negativamente la capacità di un’azienda di proteggere il proprio marchio e di garantire una posizione competitiva nel mercato. In questo paragrafo, esploreremo i principali limiti e le criticità legate alla protezione dei marchi non registrati, analizzando le difficoltà di prova, i rischi legali, le sfide legate alla notorietà e le limitazioni in contesti internazionali.

§4.1. Difficoltà di prova

Uno dei principali limiti della protezione dei marchi non registrati riguarda la difficoltà di dimostrare i diritti su un marchio in assenza di una registrazione formale. In caso di controversia, il titolare del marchio non registrato ha l’onere di provare non solo l’uso del marchio, ma anche che tale uso è stato continuativo e ha portato a un riconoscimento da parte dei consumatori. Questa prova può essere complessa e richiede una documentazione dettagliata[26].

Le aziende devono fornire evidenze tangibili dell’uso del marchio, che possono includere fatture, materiali di marketing, campioni di prodotto e testimonianze di consumatori. Tuttavia, raccogliere queste prove richiede tempo e risorse, e non sempre è possibile ottenere un supporto adeguato per dimostrare la notorietà del marchio. La mancanza di registrazione significa che il marchio non ha un diritto automatico e, in assenza di prove sufficienti, l’azienda può trovarsi in una posizione vulnerabile.

Inoltre, in situazioni in cui un marchio simile è stato registrato da un concorrente, il titolare del marchio non registrato deve dimostrare che il suo marchio è stato utilizzato prima della registrazione di quello concorrente. Questo scenario complica ulteriormente la questione, poiché richiede una ricostruzione storica accurata dell’uso del marchio.

§4.2. Rischi legali

I marchi non registrati espongono le imprese a rischi legali significativi. Senza la protezione conferita dalla registrazione, le aziende possono trovarsi a dover affrontare conflitti legali imprevisti e costosi. Un concorrente potrebbe registrare un marchio simile e iniziare a utilizzare questo marchio in modo da creare confusione tra i consumatori, mettendo a repentaglio la reputazione del marchio non registrato.

In caso di conflitto, le imprese con marchi non registrati possono essere costrette a intraprendere azioni legali per difendere i propri diritti. Questo processo può essere lungo e oneroso, e le spese legali possono superare i costi di registrazione di un marchio. Inoltre, il risultato di tali azioni legali è incerto, e le imprese possono trovarsi a dover affrontare la possibilità di perdere il diritto al proprio marchio, con conseguenze negative sulla loro attività commerciale.

§4.3. Sfide legate alla notorietà

La notorietà di un marchio non registrato è essenziale per la sua protezione legale, ma costruire e mantenere questa notorietà presenta diverse sfide. La mancanza di un sistema di registrazione formale può rendere difficile per le aziende ottenere il riconoscimento necessario per far valere i loro diritti. La notorietà deve essere dimostrata attraverso l’uso effettivo del marchio e il suo riconoscimento tra i consumatori, un processo che richiede tempo e impegno.

Inoltre, la notorietà è soggetta a fluttuazioni nel mercato. I cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, la concorrenza e le tendenze del settore possono influenzare negativamente il valore percepito di un marchio non registrato. Se un marchio perde notorietà, la capacità di far valere i diritti associati a quel marchio può essere compromessa, rendendo più difficile per l’impresa difendere la propria posizione nel mercato.

§4.4. Limitazioni in contesti internazionali

La protezione dei marchi non registrati è particolarmente complessa in un contesto internazionale[27]. Ogni paese ha le proprie leggi e procedure relative alla registrazione e alla protezione dei marchi, il che significa che un marchio non registrato in Italia può non essere riconosciuto o protetto in altre giurisdizioni. Questo scenario crea incertezze per le imprese che desiderano espandere le loro operazioni a livello internazionale.

Se un’impresa italiana decide di entrare in un mercato estero utilizzando un marchio non registrato, potrebbe scoprire che un concorrente ha registrato un marchio simile nel paese di destinazione. In tal caso, l’impresa italiana potrebbe trovarsi in difficoltà nel far valere i propri diritti e potrebbe essere costretta a modificare o rinunciare al proprio marchio, con conseguenti perdite economiche.

In aggiunta, i trattati internazionali come l’Accordo di Parigi e l’Accordo TRIPS stabiliscono requisiti di protezione dei marchi, ma non garantiscono una protezione automatica per i marchi non registrati. Le aziende che desiderano proteggere i propri marchi a livello internazionale devono essere pronte a registrare i propri marchi in ciascun paese in cui intendono operare, il che può comportare costi e oneri burocratici significativi.

§4.5. Vulnerabilità agli abusi

La natura non registrata dei marchi comporta una maggiore vulnerabilità agli abusi. Le aziende che operano con marchi non registrati possono trovarsi a fronteggiare pratiche sleali da parte di concorrenti che cercano di sfruttare la reputazione del marchio. In assenza di registrazione, è più difficile per un’azienda dimostrare l’uso esclusivo del marchio e tutelarsi contro appropriazioni indebite.

Questo rischio è particolarmente elevato nei mercati altamente competitivi, dove le imprese possono tentare di imitare marchi affermati per guadagnare una quota di mercato. La scarsa protezione dei marchi non registrati rende le aziende più vulnerabili a questi abusi, in quanto è necessario dimostrare il diritto di uso piuttosto che avere una protezione automatica.

§4.6. Limitazioni di uso

Un ulteriore limite della protezione dei marchi non registrati riguarda la loro capacità di essere utilizzati in modo esclusivo. Senza una registrazione formale, il titolare di un marchio non registrato può affrontare difficoltà nell’impedire ad altri di utilizzare marchi simili o identici.[28] Questo significa che, in contesti in cui non si ha la notorietà necessaria, altre aziende possono utilizzare marchi simili senza timore di azioni legali, portando a confusione tra i consumatori.

Inoltre, la presenza di marchi simili sul mercato può ridurre il valore percepito del marchio non registrato, influenzando negativamente la sua reputazione. Le aziende devono quindi monitorare attivamente il mercato per identificare eventuali usi impropri o simili da parte di concorrenti, il che può comportare costi aggiuntivi e risorse significative.

§5. Strategie di tutela per i marchi non registrati

Le strategie di tutela per i marchi non registrati sono fondamentali per le aziende che desiderano proteggere la propria identità di marca e garantire la sostenibilità della propria attività commerciale. Sebbene la protezione legale sia più complessa rispetto a quella offerta dai marchi registrati, le imprese possono adottare una serie di misure pratiche e strategiche per minimizzare i rischi associati all’uso di marchi non registrati. In questo paragrafo, analizzeremo le principali strategie di tutela, tra cui il monitoraggio del mercato, la costruzione di una forte identità di marca, l’importanza della documentazione, l’uso di contratti e accordi legali, e la comunicazione efficace con i consumatori.

§5.1. Monitoraggio del mercato

Una delle strategie più efficaci per tutelare i marchi non registrati è il monitoraggio costante del mercato. Le aziende devono essere proattive nel tenere d’occhio le attività dei concorrenti e identificare eventuali usi impropri o tentativi di imitazione del loro marchio. Ciò può essere realizzato attraverso una serie di attività, tra cui:

Ricerche di mercato regolari: Le aziende dovrebbero condurre ricerche periodiche per valutare come il loro marchio è percepito e utilizzato nel mercato. Questo include l’analisi di pubblicità, confezioni di prodotto, e qualsiasi materiale promozionale che potrebbe contenere segni simili.

Monitoraggio dei canali online: Con la crescente importanza delle piattaforme digitali, è cruciale che le aziende monitorino attivamente le loro presenze online. Ciò comprende la sorveglianza dei social media, dei marketplace e dei siti web di e-commerce per identificare possibili violazioni del marchio.

Segnalazioni da parte dei consumatori: È importante che le aziende incoraggino i loro clienti a segnalare eventuali usi impropri del marchio. Questa interazione diretta non solo rafforza il legame con i consumatori, ma fornisce anche informazioni preziose su potenziali problemi di violazione.

§5.2. Costruzione di una forte identità di marca

Un’identità di marca forte è fondamentale per la protezione di un marchio non registrato. Le aziende devono investire nel branding e nella costruzione di una reputazione positiva, poiché un marchio ben riconosciuto è più difficile da imitare e difendere. Le seguenti strategie possono essere utili nella costruzione di un’identità di marca solida:

Creazione di un messaggio chiaro: Le aziende dovrebbero sviluppare un messaggio coerente che comunichi i valori, la missione e la visione del marchio. Questo messaggio deve essere riflesso in tutte le attività promozionali e comunicative, contribuendo a creare una connessione emotiva con i consumatori.

Design distintivo: Il design del logo, della confezione e di altri elementi visivi deve essere unico e riconoscibile. Un design distintivo aiuta a differenziare il marchio dalla concorrenza e può rafforzare la percezione del marchio nel mercato.

Coinvolgimento attivo sui social media: Le aziende dovrebbero utilizzare le piattaforme social per interagire con i consumatori, condividere contenuti di valore e costruire una comunità attorno al marchio. Un coinvolgimento attivo può aumentare la visibilità e la notorietà del marchio, rendendolo più resiliente contro le imitazioni.

§5.3. Importanza della documentazione

Un aspetto cruciale nella protezione dei marchi non registrati è la documentazione. Le aziende devono tenere traccia di tutte le attività commerciali legate al marchio, poiché questa documentazione può essere utilizzata come prova in caso di controversie. Le seguenti pratiche possono essere utili:

Archivio di evidenze di uso: Le aziende dovrebbero mantenere un archivio di tutte le prove di uso del marchio, comprese fatture, contratti, materiali di marketing e qualsiasi documento che attesti l’uso continuativo del marchio nel mercato.

Documentazione della notorietà: È importante raccogliere prove della notorietà del marchio, come recensioni dei consumatori, articoli di stampa e testimonianze. Queste evidenze possono essere utilizzate per dimostrare che il marchio è ampiamente riconosciuto e che l’uso da parte di un concorrente causa confusione.

Registrazione di copyright e diritti d’autore: Sebbene non si tratti di registrazione del marchio, le aziende possono registrare elementi creativi legati al marchio, come il design del logo o il packaging, per garantire una protezione legale supplementare.

§5.4 Contratti e protezione legale

Le aziende possono rafforzare la protezione dei loro marchi non registrati attraverso l’uso di contratti e accordi legali. Questi strumenti possono aiutare a stabilire diritti chiari e limitare il rischio di conflitti futuri. Alcuni esempi includono:

Contratti di licenza: Le aziende possono stipulare contratti di licenza con altre imprese per autorizzare l’uso del marchio. Questi contratti devono definire chiaramente i termini di utilizzo, le responsabilità e le limitazioni per proteggere i diritti del titolare del marchio.

Accordi di non divulgazione (NDA): In caso di collaborazione con altre aziende o fornitori, è consigliabile utilizzare accordi di non divulgazione per proteggere le informazioni riservate e garantire che i diritti sul marchio non siano compromessi.

Contratti di distribuzione: I contratti di distribuzione possono contenere clausole specifiche relative all’uso del marchio, definendo chiaramente come e dove il marchio può essere utilizzato dai distributori.

§5.5. Comunicazione efficace con i consumatori

La comunicazione con i consumatori è un elemento chiave nella protezione dei marchi non registrati. Le aziende devono lavorare per educare i consumatori sui loro marchi e sulla loro proposta di valore. Le seguenti strategie possono migliorare la comunicazione:

Informare sui diritti di utilizzo: Le aziende possono comunicare chiaramente ai consumatori i diritti di utilizzo del marchio, sottolineando l’importanza di acquistare prodotti autentici e di riconoscere i segni distintivi dell’originalità.

Educazione sul valore della marca: Campagne di sensibilizzazione possono essere utili per educare i consumatori sui benefici e i valori del marchio, creando una connessione emotiva che contribuisca a difendere la reputazione del marchio.

Feedback attivo: Le aziende dovrebbero incoraggiare il feedback dei consumatori e rispondere attivamente alle loro domande e preoccupazioni. Un dialogo aperto e trasparente aiuta a costruire la fiducia dei consumatori e a mantenere una reputazione positiva.

§5.6. Collaborazione con esperti e professionisti

Le aziende possono beneficiare della consulenza di esperti e professionisti nel campo della protezione dei marchi. Collaborare con avvocati specializzati in proprietà intellettuale, consulenti di branding e esperti di marketing può fornire un supporto prezioso nella gestione dei marchi non registrati. Le aree in cui il supporto professionale può risultare particolarmente utile includono:

Valutazione dei rischi: Gli esperti possono aiutare le aziende a identificare e valutare i rischi associati all’uso di marchi non registrati, suggerendo strategie di mitigazione e protezione.

Consulenza legale: La consulenza legale è fondamentale per comprendere appieno i diritti associati ai marchi non registrati e per navigare nel complesso panorama giuridico. Gli avvocati possono fornire indicazioni sulle migliori pratiche e sulla documentazione necessaria per supportare la posizione dell’azienda.

Sviluppo di strategie di branding: Collaborare con esperti di branding consente alle aziende di creare strategie efficaci per costruire e mantenere una forte identità di marca, massimizzando il valore del marchio nel tempo.

§5.7. Sfruttare il marketing digitale

Il marketing digitale rappresenta un’opportunità significativa per le aziende che utilizzano marchi non registrati. Sfruttare le piattaforme digitali può contribuire ad aumentare la visibilità del marchio e a consolidare la sua presenza nel mercato. Alcune strategie di marketing digitale includono:

SEO e contenuti: Le aziende dovrebbero ottimizzare i contenuti online per i motori di ricerca, utilizzando parole chiave e strategie di content marketing per aumentare la visibilità del marchio e attrarre nuovi clienti.

Pubblicità sui social media: Investire in campagne pubblicitarie sui social media consente di raggiungere un pubblico più ampio e di generare interesse attorno al marchio. Le aziende possono utilizzare gli annunci targetizzati per attrarre consumatori specifici e aumentare la notorietà del marchio.

Collaborazioni con influencer: Collaborare con influencer e blogger può amplificare la portata del marchio e attrarre nuovi clienti. Gli influencer possono aiutare a presentare il marchio in un contesto autentico e relazionato, contribuendo a costruire la fiducia dei consumatori e ad aumentare la consapevolezza del marchio. Le partnership strategiche con influencer pertinenti al settore possono rivelarsi particolarmente efficaci nel promuovere un marchio non registrato.

§5.8. Creazione di una community di brand

La costruzione di una community attorno al marchio è un altro aspetto cruciale nella strategia di tutela per i marchi non registrati. Creare un senso di appartenenza tra i clienti non solo rafforza la reputazione del marchio, ma offre anche un’ulteriore protezione contro la concorrenza sleale. Una community attiva può agire come un difensore del marchio, supportando l’azienda in caso di controversie e promuovendo il marchio stesso. Le strategie per creare una community includono:

Eventi e attività comunitarie: Organizzare eventi, workshop o attività di networking consente di coinvolgere direttamente i consumatori e di rafforzare il legame tra il marchio e la comunità. Questi eventi possono anche servire a promuovere prodotti e servizi, attirando l’attenzione e stimolando l’interesse.

Programmi di fidelizzazione: I programmi di fidelizzazione possono incentivare i clienti a rimanere fedeli al marchio. Offrire premi, sconti o vantaggi esclusivi per i membri può motivare i consumatori a continuare a scegliere il marchio, aumentando così la sua notorietà e reputazione.

Coinvolgimento attivo online: Utilizzare i social media per interagire con i consumatori, rispondere alle loro domande e condividere contenuti generati dagli utenti (UGC) può aiutare a costruire un forte senso di comunità. Le aziende dovrebbero incoraggiare i clienti a condividere le loro esperienze con il marchio, creando una rete di sostenitori.

§5.9. Valutazione e aggiornamento delle strategie

Le aziende devono essere pronte a valutare e aggiornare regolarmente le loro strategie di tutela per i marchi non registrati. Poiché il mercato è in continua evoluzione, è essenziale che le aziende rimangano agili e reattive alle nuove sfide e opportunità. Alcuni suggerimenti per la valutazione delle strategie includono:

Analisi delle prestazioni: Monitorare le performance del marchio attraverso metriche chiave come la consapevolezza del marchio, le vendite e il feedback dei clienti consente di identificare aree di miglioramento e opportunità di crescita. Utilizzare strumenti analitici e sondaggi per raccogliere dati aiuta a prendere decisioni informate.

Aggiornamento delle strategie di branding: Con l’evoluzione delle tendenze di mercato e le preferenze dei consumatori, le aziende devono essere pronte a modificare il loro approccio al branding. Questo potrebbe comportare la riprogettazione del logo, la modifica dei messaggi promozionali o l’adeguamento della proposta di valore.

Formazione continua: Le aziende dovrebbero investire nella formazione continua dei dipendenti, soprattutto in aree relative alla protezione dei marchi e alla proprietà intellettuale. Ciò aiuta a garantire che il personale sia consapevole delle migliori pratiche e delle normative in continua evoluzione.

§5.10. Utilizzo di tecnologia e innovazione

La tecnologia offre strumenti preziosi per la protezione e la gestione dei marchi non registrati. Le aziende possono sfruttare diverse tecnologie per monitorare il mercato, proteggere i loro diritti e migliorare l’efficacia delle loro strategie di branding. Alcuni esempi di utilizzo della tecnologia includono:

Software di monitoraggio: Utilizzare software di monitoraggio online per tracciare l’uso del marchio su internet e sui social media. Questi strumenti possono segnalare attività sospette o potenziali violazioni, consentendo un intervento rapido.

Analisi dei dati: Le tecnologie di analisi dei dati possono aiutare le aziende a comprendere meglio le tendenze del mercato e il comportamento dei consumatori. Analizzando i dati di vendita e le interazioni sui social media, le aziende possono adattare le loro strategie in tempo reale.

E-commerce e piattaforme digitali: Sfruttare le piattaforme di e-commerce per vendere direttamente ai consumatori e per costruire un legame diretto con il pubblico. L’e-commerce offre anche la possibilità di raccogliere feedback immediati e dati utili per migliorare l’offerta di prodotti.

§5.11. Collaborazione con enti e associazioni di settore

Le aziende possono anche considerare la possibilità di collaborare con enti e associazioni di settore per rafforzare la loro posizione e proteggere i marchi non registrati. Queste organizzazioni possono offrire risorse, supporto e opportunità di networking. Alcuni modi per collaborare includono:

Partecipazione a fiere e conferenze: Gli eventi di settore sono occasioni preziose per entrare in contatto con altri professionisti, apprendere le ultime tendenze e stabilire relazioni che possono rafforzare la posizione del marchio.

Formazione e seminari: Le associazioni di settore spesso offrono corsi di formazione e seminari sulla protezione dei marchi e sulla proprietà intellettuale. Partecipare a queste iniziative può fornire informazioni utili e aggiornate sulle migliori pratiche e sulle normative vigenti.

Advocacy e lobbying: Le aziende possono unirsi a coalizioni di settore per promuovere la protezione dei marchi non registrati a livello legislativo, contribuendo a sensibilizzare i decisori politici sulla necessità di una maggiore protezione per le piccole e medie imprese.

§6. Conclusioni e prospettive future

La protezione dei marchi non registrati in Italia rappresenta un tema di crescente rilevanza per le imprese, in particolare per le piccole e medie aziende che operano in un contesto commerciale competitivo e in continua evoluzione. Mentre i marchi registrati offrono una protezione giuridica più robusta e diretta, i marchi non registrati possono comunque giocare un ruolo fondamentale nel panorama imprenditoriale. Questo paragrafo si propone di sintetizzare i punti chiave discussi nell’articolo e di esplorare le prospettive future relative alla tutela dei marchi non registrati.

§6.1. Sintesi dei punti chiave

Nel corso dell’articolo, abbiamo esaminato le opportunità e i limiti della protezione dei marchi non registrati. Tra i principali vantaggi, si è evidenziata la flessibilità e l’accessibilità economica che permettono alle piccole imprese di operare con marchi non registrati senza dover affrontare i costi e i tempi associati alla registrazione. Inoltre, abbiamo discusso come un marchio non registrato possa crescere e svilupparsi nel tempo, diventando un elemento distintivo nel mercato grazie alla costruzione di una solida identità di marca.

Tuttavia, abbiamo anche evidenziato le criticità e i limiti associati all’uso di marchi non registrati, tra cui la difficoltà di prova, i rischi legali e le sfide legate alla notorietà. La mancanza di registrazione formale espone le aziende a potenziali conflitti e usi impropri, rendendo essenziale una strategia di protezione attenta e ben definita.

Abbiamo inoltre esaminato le strategie di tutela pratiche che le aziende possono adottare per proteggere i loro marchi non registrati, inclusi il monitoraggio del mercato, la costruzione di una forte identità di marca e l’importanza della documentazione. Collaborare con esperti, sfruttare le tecnologie digitali e costruire una community di clienti sono tutte azioni che possono contribuire a difendere e valorizzare un marchio non registrato.

§6.2. Le prospettive future

Guardando al futuro, ci sono diverse tendenze e sviluppi che potrebbero influenzare la protezione dei marchi non registrati in Italia e in Europa. La crescente globalizzazione del commercio e l’espansione delle piattaforme digitali richiedono una riflessione approfondita su come le normative esistenti possano adattarsi per garantire una protezione adeguata in un contesto sempre più complesso.

Evoluzione Normativa: È probabile che le normative sulla protezione dei marchi si evolvano per riflettere le nuove realtà del mercato. I legislatori potrebbero considerare l’introduzione di disposizioni più favorevoli per i marchi non registrati, specialmente in relazione alla loro protezione contro pratiche di concorrenza sleale. Potrebbero anche essere esplorate modalità per semplificare le procedure di registrazione, rendendole più accessibili alle piccole imprese.

Tecnologia e Innovazione: Con il continuo avanzamento della tecnologia, le aziende avranno accesso a strumenti sempre più sofisticati per monitorare e proteggere i loro marchi. L’intelligenza artificiale, l’analisi dei big data e le piattaforme di monitoraggio online offriranno opportunità senza precedenti per rilevare violazioni e usi impropri. Le imprese dovranno essere pronte a sfruttare queste tecnologie per garantire la protezione dei loro marchi non registrati.

Crescente Consapevolezza: La consapevolezza dell’importanza della protezione dei marchi sta crescendo tra le imprese, in particolare tra le piccole e medie aziende. Con l’aumento della competizione, le aziende sono sempre più motivate a investire nella protezione della loro identità di marca. Questo potrebbe tradursi in un maggiore numero di registrazioni di marchi e in un’attenzione più intensa verso la protezione dei marchi non registrati.

Sostenibilità e Responsabilità Sociale: Un’altra tendenza emergente è l’accento sulla sostenibilità e la responsabilità sociale nel marketing. Le aziende che operano con marchi non registrati possono trarre vantaggio dalla crescente domanda di prodotti sostenibili e responsabili. Costruire un marchio attorno a valori etici e sostenibili non solo rafforza la reputazione dell’azienda, ma può anche contribuire a una protezione naturale del marchio stesso.

Collaborazioni e Alleanze: La costruzione di alleanze strategiche con altre aziende e organizzazioni sarà fondamentale. Le imprese possono collaborare per condividere risorse e informazioni, promuovendo pratiche migliori per la protezione dei marchi. La cooperazione tra le aziende potrebbe portare a iniziative di advocacy comune per una maggiore protezione dei marchi non registrati a livello legislativo.

§6.3. Conclusione finale

In conclusione, la protezione dei marchi non registrati in Italia rappresenta una questione complessa, ma cruciale per le imprese che desiderano mantenere una posizione competitiva nel mercato. Sebbene esistano sfide e limiti, le opportunità derivanti dalla flessibilità e dall’accessibilità di questa forma di protezione possono rivelarsi vantaggiose, specialmente per le piccole e medie imprese. È fondamentale che le aziende adottino un approccio strategico, combinando misure di tutela legali, pratiche di branding efficaci e innovazione tecnologica.

Con una pianificazione adeguata e una vigilanza attiva, le imprese possono non solo difendere i loro marchi non registrati, ma anche sfruttare il loro potenziale per costruire identità di marca forti e durature. In un mondo in continua evoluzione, la capacità di adattarsi e rispondere ai cambiamenti sarà essenziale per il successo a lungo termine. Le aziende che sapranno navigare le complessità della protezione dei marchi non registrati saranno ben posizionate per prosperare in un mercato sempre più globale e interconnesso. La strada per una protezione efficace è complessa, ma con le giuste strategie e una mentalità proattiva, le opportunità di successo sono abbondanti.


Bibliografia

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[8] Art. 14 lettera c) Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[9] Legge del  23 luglio 2009, n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 10/08/2023) (GU n.176 del 31-07-2009 – Suppl. Ordinario n. 136) Art. 15 – (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale): 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 473 è sostituito dal seguente:

“Art. 473. – (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). – Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”;

b) l’articolo 474 è sostituito dal seguente:

“Art. 474. – (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”;

c) dopo l’articolo 474 sono inseriti i seguenti:

“Art. 474-bis. – (Confisca). – Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 474-ter. – (Circostanza aggravante). – Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.

Art. 474-quater. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti”;

d) all’articolo 517, le parole: “fino a un anno o” sono sostituite dalle seguenti: “fino a due anni e”;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l’articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:

“Art. 517-ter. – (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). – Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. – (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). – Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 517-quinquies. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti”.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all’articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato.

3. All’articolo 12- sexies, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: “416, sesto comma,” sono inserite le seguenti: “416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,”.

4. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “416, sesto comma,” sono inserite le seguenti: “416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,”.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All’articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,” sono inserite le seguenti: “all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,”.

7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25-bis:

1) al comma 1, alinea, le parole: “e in valori di bollo” sono sostituite dalle seguenti: “, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”;

2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

“f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”;

3) al comma 2, le parole: “e 461” sono sostituite dalle seguenti: “, 461, 473 e 474”;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”;

b) dopo l’articolo 25-bis è inserito il seguente:

“Art. 25-bis.1. – (Delitti contro l’industria

e il commercio). – 1. In relazione alla commissione dei delitti

contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2”;

c) dopo l’articolo 25- octies è inserito il seguente:

“Art. 25- novies. – (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

[10] Vedasi anche la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

[11] Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1267 del 25 gennaio 2016: I cosiddetti marchi “deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché “debole”, per l’esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua “debolezza” non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, considerato “debole”, per la sua natura puramente descrittiva, il marchio “Il telefonino” di Telecom, destinato ad identificare apparecchi e servizi di telefonia, aveva ritenuto che l’aggiunta “by Centro Autoradio” fosse sufficiente a configurare quell’elemento distintivo idoneo ad escludere la confondibilità tra i due segni). (Rigetta, App. Venezia, 20/05/2009). Massima in Brocardi.it

[12] CINGARI, Francesco, et al. Verso il rafforzamento della tutela penale dei marchi e dei segni distintivi?(Premessa e commento ad artt. 15, 16, 17 L. 23 luglio 2009, n. 99 (GU 31. 7. 2009 n. 176). LA LEGISLAZIONE PENALE, 2009, 29: 617-638.

[13] Preambolo n. 17 DIRETTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (rifusione): Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale su marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l’esercizio dei diritti conferiti da un marchio d’impresa non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio. Tale approccio è conforme all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994 («accordo TRIPS»). In https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=LV

[14] Cfr. LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. (09G0111). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 10/08/2023) Art. 15 (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

[15]Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9889 del 13 maggio 2016: I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato del segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l’automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa.

La tutela del marchio non registrato (cd. marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività d’impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare. (Omissis)Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14684 del 25 giugno 2007: In tema di marchi, l’uso anteriore di un segno distintivo, rilevante ai fini dell’esclusione della novità di un marchio successivamente registrato, è quello attinente alla sfera di prodotti o servizi cui sia riconducibile in funzione distintiva anche il secondo segno, e non già quello che ha caratterizzato una produzione del tutto diversa, determinandone proprio in virtù dell’uso del marchio un ambito specifico e limitato, e rafforzandone, proprio in quest’ambito, la capacità distintiva. Massime in Brocardi.it

[16] Art. 7. CPI – Oggetto della registrazione: 1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e

b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare. Congiuntamente all’art. Art. 13 – Capacità distintiva: 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio (1).

2. In deroga al comma 1 (2) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva (3).

(1) Il comma: “1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.” è stato così sostituito dall’art. 10, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(2) Le parole: “e all’articolo 12, comma 1, lettera a),” sono state soppresse dall’art. 10, co. 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(3) Comma così modificato dall’art. 10, co. 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. In https://www.altalex.com/

[17] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=LV

[18] Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3224 del 1 aprile 1994: La tutela del marchio non registrato (cosiddetto marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività d’impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del merito, la quale ha escluso la tutelabilità dei segni distintivi «targa Florio», sul presupposto che il preteso titolare degli stessi, da oltre venti anni prima dell’introduzione del giudizio, non risultava avere esercitato attività d’impresa nell’organizzazione di corse automobilistiche). Massima in Brocardi.it

[19] CATALANO, Nicola. I contratti di licenze di marchi e le regole di concorrenza Cee. Il Foro Italiano, 1964, 87.6: 57/58-67/68.

[20]VESSIA, F., et al. I segni distintivi. In: Corso di diritto commerciale. I-Premesse storiche e disciplina dell’impresa. Giappichelli, 2019. p. 213-233.

[21]Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4405 del 28 febbraio 2006Il diritto, previsto dall’art. 9 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (e indi dall’art. 12, comma primo, lett. b, del D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30), di continuare nell’uso del marchio non registrato, che importi notorietà puramente locale, ai fini della, pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione di uno stesso marchio da parte di altro soggetto, comporta, per il principio di unitarietà dei segni distintivi espressamente stabilito dagli artt. 13 e 17, comma primo, lett. c), del citato R.D. n. 929 del 1942 (e indi dagli artt. 22 e 12 del D.L.vo n. 30 del 2005) principio che rinviene la sua ratio nella tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalità che chi acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica (nella specie, di insegna) acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse (nella specie, edite ditta e in tabelloni pubblicitari), ferma restando l’estensione della tutela all’ambito territoriale raggiunto in riferimento all’uso fattone. Massima in Brocardi.it

[22] Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14342 del 26 settembre 2003: Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all’art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. Massima in Brocardi.it

[23] VACCÀ, Cesare. Imprese e consumatori di fronte alla contraffazione. Economia e politica industriale, 2003, 2003/118; SANI, Paolo. Innovazione, imitazione, contraffazione: aspetti economici e legali in un economia di mercato. Micro & Macro Marketing, 1998, 7.2: 177-184.

[24] Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6876 del 8 marzo 2023: In tema concorrenza sleale, la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall’art. 2598 c.c., qualora sia dimostrata l’esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi; ove il pregiudizio riguardi l’immagine e l’apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, il risarcimento è parametrato, oltre che sul danno emergente e sul danno non patrimoniale, anche sul danno da lucro cessante, sempreché la condotta lesiva abbia determinato una contrazione dei ricavi del danneggiato o abbia avuto, comunque, un’incidenza sul relativo importo; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8944 del 14 maggio 2020: In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. Massime in Brocardi.it

[25] VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. Manuale di diritto industriale. Giuffrè editore, 2009.

[26] Tribunale di Napoli, 26 aprile 2022. La tutela del marchio di fatto. Massima a cura di Teodoro Marena: Alla tutela del marchio di fatto offerto dalla legislazione complementare ex artt. 1 e 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005, si affianca la disciplina generale codicistica dettata dagli artt. 2569, comma 2, 2571, 2598 comma 1, n. 1 e n. 3, 2599, 2600 c.c., secondo cui il preuso non solo consente l’utilizzato esclusivo del marchio di fatto da parte del titolare, nonostante la successiva registrazione dello stesso da parte di altri, ma anche la nullità del marchio posteriormente registrato da altri e la conseguente inibitoria dell’attività di concorrenza sleale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che al marchio non registrato deve comunque riconoscersi diritto di cittadinanza nel sistema delle privative industriali, considerato che la mera situazione di fatto può attribuire al suo titolare un diritto esclusivo di proprietà industriale. In questa prospettiva, infatti, i segni distintivi diversi dal marchio registrato ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005 consentono al titolare di esercitare un diritto esclusivo di utilizzazione, nonché di invalidare, al ricorrere di date condizioni, il marchio registrato successivamente da terzi, nel caso sia uguale o simile, in relazione al grado di notorietà. Pertanto, il cd preuso (marchio di fatto) richiede la sussistenza del connotato della notorietà diffusa. Infatti, “il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all’art. 48 del R. D. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione (ex multis Cass. Civ., sez. I 20 maggio 2016, n. 10519; Cass. civ. sez. I 2 novembre 2015, n, 22350)” Fonte: Giurisprudenza delle Imprese. Disponibile su: https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/tag/preuso-del-marchio-di-fatto/; Cfr.Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9889 del 13 maggio 2016: I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato del segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l’automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. La tutela del marchio non registrato (cd. marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività d’impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare. (Omissis). Massima in Brocardi.it

[27] Ordinanza 5 maggio 2005; Giud. Sica; Soc. Cirio De Rica (Avv. Moschiano, De Martino) c. Soc. Defiap (Avv. Cirillo), Del Monte Foods France (Avv. Fioruzzi, Scassellati Sforzolini) G. Casaburi, Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2005), pp. 2191/2192-2201/2202 (6 pages) – Published By: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL – https://www.jstor.org/stable/23201739

[28] Cfr. Ordinanza 5 maggio 2005; Giud. Sica; Soc. Cirio De Rica (Avv. Moschiano, De Martino) c. Soc. Defiap (Avv. Cirillo), Del Monte Foods France (Avv. Fioruzzi, Scassellati Sforzolini) G. Casaburi, Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2005), pp. 2191/2192-2201/2202 (6 pages) – Published By: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL – https://www.jstor.org/stable/23201739

Alessio Barpi è un giurista specializzato nel diritto penale, civile e finanziario d'impresa, con particolare attenzione alla compliance aziendale e alla responsabilità penale degli enti (D.Lgs. 231/2001).
Ha conseguito una doppia laurea presso l'Università degli Studi di Genova in Servizi Legali per l'Impresa e la Pubblica Amministrazione e in Giurisprudenza.
Ha inoltre completato percorsi di perfezionamento in Responsabilità Penale degli Enti e Diritto Penale Tributario, con un focus specifico sul diritto commerciale, societario e finanziario.
La sua carriera professionale si concentra sull'integrazione delle competenze giuridiche con una solida comprensione delle dinamiche aziendali, offrendo consulenza in ambito legale e finanziario per le imprese.

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